Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

L’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario

17 Aprile 2025 |

A meno di un anno dalla sua entrata in vigore l’art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 è al centro di una querelle giurisprudenziale che ha visto, non solo contrapporsi due orientamenti all’interno della Cassazione, che hanno portato la norma all’attenzione delle S.U., ma anche il rinvio da parte dei giudici di merito alla Corte Cost. Le critiche mosse alla norma non appaiono però fondate.

Sommario

Il caso

L'art. 21 bis D.Lgs 74/2000 prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

Dopo le prime applicazioni che hanno portato all'estensione del giudicato sui fatti come penalmente accertati in sede tributaria, è emerso un orientamento restrittivo secondo cui la norma si applicherebbe esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta. Rispetto ad essa la sentenza penale avrebbe rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte della CGT unitamente agli altri elementi.

L'inconciliabilità dei due orientamenti, vista la rilevanza dei principi sottesi di ambito generale, ha portato alla rimessione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle S.U.

La norma, nel contempo, è stata anche oggetto di rinvio alla C.Cost. per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.

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