Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Responsabilità degli amministratori: “danno incrementale” e “danno da mala gestio”

15 Aprile 2025 |

La Corte d'Appello di Firenze 27 aprile 2024 n. 884, oltre a chiarire che la perdita di “continuità aziendale” non rientra tra le cause di scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 n. 2 c.c., poiché tale evento deve essere interpretato secondo una concezione funzionale e assoluta del relativo impedimento, ha fornito interessanti spunti per operare una distinzione tra la tipologia di “danno incrementale” e il “danno da mala gestio”.

Sommario

Il caso

Il fatto oggetto di giudizio riguarda un'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società fallita (s.r.l.) in liquidazione, contro gli ex amministratori della stessa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato versamento delle imposte dovute tra il 2008 e il 2013.

Ad essi veniva in particolare contestato di aver continuato la gestione sociale, invece di porre in liquidazione la società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 2484 c. 1 n. 2 c.c. aggravando in tal modo la situazione finanziaria della stessa.

Il Tribunale di Firenze condannava gli amministratori al risarcimento del danno di € 939.436,00, oltre alla rivalutazione per le sanzioni fiscali derivanti dall'omesso pagamento delle imposte.

Gli amministratori presentavano appello sostenendo che il mancato pagamento non era una scelta consapevole, ma ero dovuto alla “mancanza di liquidità”. 

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