Dottrina / Riviste

Pacchetto VIDA: come cambia il reverse charge “esterno”

14 Aprile 2025 |

Dal 1° luglio 2028, per effetto della Dir. 2025/516/UE, l’istituto del reverse charge “esterno” non sarà più facoltativo, ma obbligatorio e si applicherà al ricorrere di condizioni in parte differenti da quelle attualmente previste dalla normativa italiana, che dovrà essere pertanto adeguata.

Sommario

Attuale disciplina del reverse charge “esterno”

L'attuale applicazione del reverse charge in Italia è disciplinata dall'art. 17, c. 2, DPR 633/72, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, c. 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, prosegue la norma, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 DL 331/93.

A sua volta, l'ambito applicativo del reverse charge “esterno” discende dall'art. 194 Dir. 2006/112/CE, avendo il legislatore italiano inteso avvalersi della facoltà prevista da tale disposizione, secondo la quale, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato UE in cui è dovuta l'IVA, gli Stati UE possono prevedere che ...

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