Dottrina / Giurisprudenza commentata

La nozione di amministratore di “fatto” nei reati fallimentari

10 Aprile 2025 |

La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La massima

La nozione di amministratore di fatto introdotta dall'art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

L'accertamento degli elementi sintomatici è insindacabile in sede di legittimità.

Il caso

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino resa in data 29 settembre 2023 la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato lo stesso per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose in concorso e ai reati tributari ex art. 110 c.p. e ex art. 8 del D.Lgs.  74/2000 in qualità di amministratore di “fatto” della società S.r.l. dichiarata fallita nel 2014.

In particolare, il ricorrente era stato fondatore della società fallita e aveva ricoperto la qualifica di membro del C.d.a. della medesima società sino all'i...

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