La distinzione tra finanza esterna e valore eccedente la liquidazione nel concordato preventivo07 Aprile 2025
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Il caso La vicenda oggetto della sentenza in esame trae origine da una proposta di concordato preventivo presentata da una società in crisi. La proposta si caratterizzava per una forma "mista", in parte liquidatoria e in parte con continuità indiretta. Nello specifico, l'azienda della società proponente era stata ceduta a terzi mediante procedura competitiva nel corso del giudizio, con la previsione di un apporto di finanza pari a €200.000 da parte del soggetto acquirente. La proposta non aveva ottenuto l'approvazione della maggioranza dei creditori prevista dall'art. 109 c. 5 CCII. Tuttavia, la società debitrice aveva richiesto l'omologazione ai sensi dell'art. 112 c. 2 CCII, sostenendo la sussistenza dei requisiti ivi previsti, in particolare quello di cui alla lettera d) seconda parte. Secondo la proponente, infatti, la proposta era stata approvata dalla classe dell'Erario, creditore privilegiato parzialmente degradato al chirografo, che avrebbe ricevuto, oltre a quanto spettante in caso di liquidazione giudiziale, un ulteriore 20% del credito incapiente mediante l'utilizzo parziale dell'apporto di finanza esterna. Il Trib. Mantova 14 marzo 2024, aveva rigettato la proposta di ... Contenuto riservato agli abbonati. |