Regime transfrontaliero di franchigia IVA: come inviare la comunicazione04 Aprile 2025
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Dal 1° gennaio 2025 è operativo il regime transfrontaliero di franchigia che consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro, in possesso di determinati requisiti, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. A tal fine, i soggetti che hanno adottato tale regime sono tenuti a presentare una comunicazione trimestrale contenente i dati delle operazioni. Regime transfrontaliero di franchigia Il regime transfrontaliero di franchigia, in recepimento delle disposizioni della Dir. 2020/285/UE, è stato introdotto dal 1° gennaio 2025 dal D.Lgs.180/2024 che ha inserito nel testo del DPR 633/72 gli art. da 70 terdecies e ss. Tale regime, è applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea con un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta. Si fa presente, tuttavia, che non è consentita l'applicazione del regime in esame alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione. Regime di franchigia applicato nello Stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati UE
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