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Regime transfrontaliero di franchigia IVA: come inviare la comunicazione

04 Aprile 2025 |

Dal 1° gennaio 2025 è operativo il regime transfrontaliero di franchigia che consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro, in possesso di determinati requisiti, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. A tal fine, i soggetti che hanno adottato tale regime sono tenuti a presentare una comunicazione trimestrale contenente i dati delle operazioni.

Regime transfrontaliero di franchigia

Il regime transfrontaliero di franchigia, in recepimento delle disposizioni della Dir. 2020/285/UE, è stato introdotto dal 1° gennaio 2025 dal D.Lgs.180/2024 che ha inserito nel testo del DPR 633/72 gli art. da 70 terdecies e ss.

Tale regime, è applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea con un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.

Si fa presente, tuttavia, che non è consentita l'applicazione del regime in esame alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

Regime di franchigia applicato nello Stato italiano da soggetti stabiliti in altri Stati UE

Il soggetto passivo persona fisica, stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

a)

nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a €100.000;

b)

nell'anno civile p...

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