Il contratto di franchising, anche conosciuto come affiliazione commerciale, è disciplinato dalla L. 6 maggio 2004 n. 129. Tale normativa regola puntualmente gli obblighi informativi incombenti sulle parti, l’affiliante (od anche franchisor) e l’affiliato (od anche franchisee).
Riviste
Correlazioni
Panoramica generale
Art. 1 c. 1 L. 129/2004
L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Al fine di fornire una descrizione sommaria dell'istituto ad oggetto, per poi approfondire in maniera più dettagliata il tema degli obblighi informativi, si evidenziano, nel seguito, le caratteristiche strutturali di maggior rilievo del contratto di franchising:
natura bilaterale e consensuale, con prestazioni corrispettive: l'affiliante concede l'ingresso nella propria rete commerciale, oltre ad un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale ed al know-how, all'affiliato, che paga ...
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