Dottrina / Riviste

I dubbi sulla mancata partecipazione dell'esperto alle trattative nella Composizione negoziata

17 Marzo 2025 |

L’accesso alla composizione negoziata della crisi richiede una scelta volontaria da parte dell’imprenditore che, anche successivamente, non perde la gestione, ordinaria e straordinaria, della propria azienda, sebbene con talune accortezze. La natura volontaria ridimensiona il ruolo dell’organo di controllo (e del revisore legale) e dei creditori pubblici qualificati, posto che potrà rappresentare solo mezzo di “pressione” per l’individuazione di un rimedio alla situazione di difficoltà. Nella composizione negoziata, un ruolo centrale è svolto dall’esperto, le cui funzioni sono diverse e tali da porre qualche dubbio sulla possibilità che questi non partecipi a tutte le trattative.

La natura della Composizione negoziata

L'imprenditore che versa in una situazione di crisi o insolvenza ovvero anche soltanto in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa (c.d. presupposto oggettivo), può accedere alla composizione negoziata della crisi richiedendo la nomina di un esperto (art. 12 c. 1 CCII).

Oltre al presupposto oggettivo è necessario che ricorra anche un presupposto soggettivo legato alla “natura” del debitore istante che, necessariamente, deve essere un imprenditore commerciale o anche agricolo, purché iscritto al Registro delle imprese, senza alcuna rilevanza dalle sue dimensioni.

Si tratta di un percorso negoziale, interamente stragiudiziale – salvo il ricorso al tribunale nelle ipotesi specificamente previste – a cui l'imprenditore accede su base volontaria, senza subire alcuno spossessamento ma, anzi, conservare la gestione dell'impresa, ordinaria e straordinaria.

La natura facoltativa è altresì testimoniata dalla preclusione, diversamente dal previgente assetto inizialmente previsto dal codice della crisi, in capo sia all'organo di controllo, ivi incluso il revisore lega...

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