Dottrina / Giurisprudenza commentata

Il pagamento del debito tributario impedisce l’operatività della confisca, anche se definitiva

14 Marzo 2025 |
Domenico Frustagli

La confisca per equivalente, anche se divenuta definitiva a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato, non potrà essere eseguita e dovrà pertanto essere revocata dal giudice dell’esecuzione, in tutto o in parte, quando, anche successivamente alla sua definitività, sia intervenuto, in tutto o in parte, il pagamento del debito tributario con conseguente ristoro del bilancio dello stato.

La massima

Nel caso di reati tributari, la confisca per equivalente, non può riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco a seguito di versamenti effettuati. E non osta a tale conclusione la natura sanzionatoria della confisca per equivalente disposta nei confronti del legale rappresentante di una società che non si sia avvantaggiato personalmente del profitto del reato. Ciò deriva dalla natura necessariamente ripristinatoria della confisca, con la conseguenza che, una volta operato il ripristino, la confisca viene meno nella misura corrispondente e può venire meno in tutto e per tutto, qualora il ripristino sia stato totale. In altri termini, il depauperamento economico del soggetto destinatario della confisca è consentito solo nella stretta misura in cui risponda ad un'esigenza recuperatoria.

Cosi ha stabilito la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza 26 novembre 2024, n. 6578, depositata il 18 febbraio 2025.

Il caso

Con ordinanza del 2024, la Corte di appello di Bologna confermava la confisca per equivalente disposta nei confronti del rappresentante leg...

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