Dottrina / Riviste

Rimborso chilometrico al professionista di studio associato: deducibilità del costo

11 Marzo 2025 |

In materia di deducibilità delle spese di trasporto sostenute da un'associazione per rimborsare gli associati che utilizzano veicoli di proprietà personale, la Cassazione conferma l’integrale deducibilità purché si dimostri la stretta strumentalità all'attività professionale dell'associazione stessa. La limitazione della deduzione dei costi delle autovetture, normata dal TUIR, si applica solo ai veicoli di proprietà dell'associazione professionale e non ai rimborsi dei costi sostenuti, dai singoli associati, con mezzi propri.

Sommario

La Cass. 18 febbraio 2005 n. 4226 conferma l'integrale deducibilità del rimborso chilometrico per lo studio associato che rimborsa il costo chilometrico della propria autovettura.

Il contenzioso tributario nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni professionisti , di un avviso di accertamento conseguente al disconoscimento della deduzione dell'intero costo di trasporto rimborsato su base chilometrica (sulla base di schede compilate dagli stessi in relazione a singoli incarichi professionali) ai singoli associati dall'associazione professionale, che avevano sostenuto la spesa utilizzando i propri mezzi di trasporto, anziché - come ritenuto dall'Agenzia - il solo 40%  previsto dall'art. 164 TUIR (ora ridotto al 20%).

In entrambi i gradi di merito l'esito era sfavorevole ai contribuenti, che quindi hanno proposto ricorso in Cassazione.

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