Notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale su istanza del creditore10 Marzo 2025
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Uno speciale procedimento notificatorio Il Codice della crisi ha applicato al procedimento unitario il sistema di notificazione già sperimentato per il rito prefallimentare ed incentrato sulla priorità della notifica telematica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti a cura della cancelleria. Analogamente a quanto previsto dall'art. 15 c. 3 L. Fall. (nel testo modificato dal DL 179/2012), l'art. 40 c. 6 CCII stabilisce che, in caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dal creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, la notifica degli atti introduttivi deve avvenire, in primis, a cura dell'ufficio e presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Si tratta di una modalità di instaurazione del contraddittorio ritenuta idonea a conciliare due diritti di rango costituzionale, quello di difesa, garantito dalla conferma di avvenuta ricezione degli atti al domicilio digitale del destinatario, e quel... Contenuto riservato agli abbonati. |