Associazione medicina di gruppo: esenzione IVA del riaddebito dei costi comuni10 Marzo 2025
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Il regime di esenzione IVA previsto per i consorzi si applica anche all’associazione di medici, che può ripartire, nei confronti dei medici, le spese di gestione della sede di lavoro in esenzione da imposta. Il caso L'associazione costituita tra medici che hanno concordato di assumere la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall'art. 40 DPR 270/2000 e dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005 è dotata di partita IVA al fine di accentrare, in capo alla stessa, tutte le spese di gestione (assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, ecc.), che successivamente vengono riaddebitate agli associati. Si tratta di stabilire se, alle operazioni di ribaltamento dei costi di gestione nei confronti dei medici associati, in assenza di applicazione di un “mark up”, possa trovare applicazione il regime di esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, c. 2, DPR 633/72. Contenuto riservato agli abbonati. |