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Nota di deposito rendiconto finale della gestione nella procedura di concordato preventivo liquidatorio

Vincenzo Papagni
Sommario

Inquadramento

L’art. 84 c. 4 CCII, precisa che «nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario». Queste sono le condizioni minime per l’ammissibilità alla procedura e poi la stessa norma precisa che «le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. purché sia rispettato il requisito del venti per cento», dando chiaramente la libertà al debitore di distribuire le risorse esterne (fermo restando il limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari ed equiparati del 20%) senza il rispetto...

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