Dottrina / Riviste

L’indeducibilità dei rimborsi spese. Meglio lasciare tutto com’era

27 Febbraio 2025 |

La Manovra 2025, come noto, introduce l’obbligo di strumenti di pagamento tracciati per la deducibilità delle spese di trasferta, sia nel reddito di lavoro autonomo e sia in regime d’impresa. Nel lavoro autonomo la novità si intercala nella versione abrogata dell’art. 54 TUIR, lasciando però dubbi sugli effetti prescrizionali che intende introdurre. La norma è, inoltre, potenzialmente foriera di possibili duplicazioni d’imposta (in relazione all'art. 163 TUIR).

Il quadro rivisto alla Luce della Legga di Bilancio 2025 e del Decreto IRPEF-IRES

Il c. 81 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2025 (entrata in vigore il 1° gennaio 2025) testualmente dispone: “All'art. 54 in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo dopo il comma 6bis è inserito il seguente 6ter “Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea …addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relative alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 241/1997”.

Relativamente a tale prescrizione si deve in primis sottolineare come essa venga fatta intercalare nel contesto normativo dell'abrogato art. 54 TUIR ante riforma. L'art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha sostituito l'art. 54 con una versione letterale articolata in soli 3 commi e con un...

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