Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Valore doganale: criterio primario anche se il prezzo è provvisorio

18 Febbraio 2025 |

Il metodo primario di determinazione del valore doganale (art. 70 Reg. UE 952/2013, Cdu) si applica anche nel caso in cui il prezzo pagato o da pagare per le merci importate sia provvisorio. L’operatore deve ricorrere alla “dichiarazione semplificata” (art. 166 Cdu) e integrare successivamente il valore doganale dichiarato all’importazione. Lo ha chiarito l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nelle conclusioni relative alla causa C-782/23.

Sommario

Il caso

Una Società aveva importato del carburante, dichiarando come valore doganale il prezzo indicato nelle fatture di acquisto dei fornitori. Si trattava, dunque, di un importo provvisorio, poiché soggetto a variazioni legate al prezzo medio del carburante e al tasso medio di cambio.

Al momento dell’importazione, la Società non era a conoscenza di quello che sarebbe stato il prezzo definitivo. I fornitori, infatti, hanno successivamente emesso una serie di fatture rettificative, che presentavano variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto al valore inizialmente dichiarato all’importazione.

Il valore doganale era stato determinato sulla base di un criterio alternativo previsto dall’art. 74, par. 3, Cdu, ossia dal c.d. “fall-back”. L’Autorità doganale aveva contestato alla Società l’uso di tale metodo secondario, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto, invece, dichiarare il prezzo provvisorio calcolato sulla base del criterio primario del valore di transazione e, successivamente, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa, indicando il prezzo effettivo del carburante importato.

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