Dottrina / Riviste

L’ingiustificata “dispensa” dell’advisor nelle procedure di sovraindebitamento

10 Febbraio 2025 |

L’accesso alle procedure di sovraindebitamento individua la sola “indispensabile” figura dell’OCC (gestore della crisi) benché, sebbene trascurata dal legislatore, fondamentale sia la funzione e l’attività posta in essere dall’Advisor. Questi è chiamato a supportare il debitore sotto il profilo culturale, psicologico e tecnico, affinché possa volontariamente adire ad uno strumento che gli consenta il superamento dello stato di sovraindebitamento.

Premessa

Il debitore, persona fisica, imprenditore o professionista, che versi in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII, può accedere agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento o alla liquidazione controllata o all'esdebitazione del debitore incapiente, ricorrendone i presupposti.

L'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sebbene con gli opportuni distingui, è riservato, in particolare (c.d. presupposto soggettivo):

al consumatore persona fisica che, come precisato ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (S.n.c., S.a.s e S.a.p.a), e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore:

  • all'impresa minore, ossia a quell'impresa che presenta congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 c.1 lett. d) CCII;
  • al professionista;
  • all'imprenditore agricolo;
  • alle start up innovati...

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