L’ingiustificata “dispensa” dell’advisor nelle procedure di sovraindebitamento10 Febbraio 2025
|
Premessa Il debitore, persona fisica, imprenditore o professionista, che versi in uno stato di sovraindebitamento ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII, può accedere agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento o alla liquidazione controllata o all'esdebitazione del debitore incapiente, ricorrendone i presupposti. L'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sebbene con gli opportuni distingui, è riservato, in particolare (c.d. presupposto soggettivo): al consumatore persona fisica che, come precisato ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (S.n.c., S.a.s e S.a.p.a), e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore:
Contenuto riservato agli abbonati. |