Per quanto riguarda l'esenzione IVA sulle prestazioni di medicina estetica il DL "Omnibus", convertito in legge, riformula la norma che aveva esteso il regime di esenzione IVA, previsto per le prestazioni sanitarie ex art. 10 c.1 n. 18 DPR 633/72, anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona per diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o per tutelare la salute anche psico-fisica. La norma stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi prima dell’entrata in vigore del citato regime di esenzione IVA (17 dicembre 2023), ma che non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Cosa si intende con tale disposizione?