Legittima la "Penalità di mora" e gli interessi per il ritardato pagamento dei diritti di confine06 Febbraio 2025
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Il caso Nel biennio 2016-2017, una società operante nel commercio internazionale aveva importato in Romania alcune biciclette e componenti, dichiarate di origine thailandese. La regolarità dell’operazione è stata messa in dubbio da un controllo doganale effettuato nel 2018, che ha portato ad accertare che le merci provenivano, in realtà, dalla Cina. Sulla base di tale accertamento, le autorità doganali hanno applicato il dazio antidumping definitivo previsto dal Reg. UE 502/2013, oltre agli interessi moratori ai sensi dell’art. 114 Cdu e, inoltre, delle penalità aggiuntive, come previsto dalla normativa nazionale vigente in Romania. La società, pur avendo adempiuto al pagamento in seguito all’accertamento, ha contestato la decisione, sostenendo che l’art. 114 Cdu non consentirebbe di applicare sia gli interessi che la sanzione doganale. La contestazione è stata respinta in sede amministrativa e poi giudiziale, con conferma. Contenuto riservato agli abbonati. |