La responsabilità del socio occulto di S.rl.29 Gennaio 2025
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La massima La responsabilità per le obbligazioni sociali assunte nel periodo di appartenenza dell'intera partecipazione in capo al socio unico di s.r.l., in presenza dei presupposti indicati dall'art. 2462, secondo comma, c.c., permane anche a seguito dell'estinzione della società. Tale responsabilità non trova, infatti, titolo nella regola di successione del socio nei rapporti passivi sociali, non esauriti con la liquidazione, ma nella legge. L'estinzione della società comporta, secondo i principi generali, l'estinzione dei rapporti giuridici facenti capo ad essa - in quanto non trasferiti per successione a terzi, nei limiti in cui ciò può verificarsi - non anche di quelli facenti capo a titolo originario a soggetti diversi. Il caso Il caso di specie riguardava la controversia instaurata tra A.A. e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commercialisti (di seguito “Cassa”), relativa all'accertamento della responsabilità patrimoniale di A.A. ritenuto dal Tribunale di primo grado socio unico “occulto” di una S.r.l. Immobiliare (parte venditrice in relazione alla compravendita di un immobile). Quest'ultimo, ritenuto illimitatamente responsabile... Contenuto riservato agli abbonati. |