Prova e motivazione tra riforma dello statuto del contribuente e del processo tributario28 Gennaio 2025
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Il nuovo rapporto tra motivazione e prova Definita come l'espletazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione Finanziaria (AF) per l'emanazione del provvedimento, la motivazione veniva collocata come un elemento attinente alla sfera procedimentale. Non a caso l'art. 7 L. 212/2000, in origine, richiamava l'art. 3 L. 241/90, e l'obbligo si considerava soddisfatto con l'indicazione dei profili argomentativi a base della ripresa a tassazione e della disciplina tributaria ritenuta violata. La prova della fondatezza della pretesa veniva ritenuta attinente solo alla eventuale fase processuale, ove pur essendo il giudizio tributario formalmente promosso dal contribuente con l'impugnazione dell'atto impositivo, spetta, in linea di principio, all'AF assumere la veste di attore in senso sostanziale, con il conseguente onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale. Tale ripartizione trovava sostegno nella giurisprudenza secondo cui l'ente impositore non era tenuto ad indicare nella motivazione dell'accertamento le prove, e che valorizzava il testo dell'art. 42, c.2, DPR 600/73, il quale, contrariamente all' art. 56, c. 2, DPR ... Contenuto riservato agli abbonati. |