Reverse charge per i contratti d’appalto nei settori del trasporto e della logistica14 Ottobre 2025
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Inquadramento Con il meccanismo del reverse charge, il cedente/prestatore emette fattura senza applicazione dell'IVA, spettando al cessionario/committente l'obbligo di integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'imposta dovuta, che in via di principio risulta neutralizzata in sede di annotazione della fattura integrata nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, posto che l'imposta a debito è di importo pari all'imposta a credito. Nell'ambito dei contratti d'appalto nei settori del trasporto e della logistica, previa autorizzazione comunitaria, l'imposta sarà versata dal committente con il sistema dell'inversione contabile. Estensione del reverse charge L'art. 1, c. 57 e 58, della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha sostituito la lett. a-quinquies) dell'art. 17, c. 6, DPR 633/72, prevedendo che il meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi:
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