Dottrina / Best practice

Nuovi limiti per l’esportazione temporanea e superamento della temporanea importazione

15 Gennaio 2025 |

Con la riforma doganale cambiano i regimi doganali speciali previsti dalla normativa nazionale. Superato l’istituto della temporanea importazione. Sopravvive, invece, il regime della temporanea esportazione, anche se con un utilizzo fortemente limitato. La riforma doganale, entrata in vigore il 4 ottobre 2024, modifica i regimi speciali previsti dal vecchio Testo unico delle leggi doganali (DPR 43/73), promuovendo un miglior coordinamento con la normativa unionale.

Sommario

Il caso

Uno degli obiettivi della riforma doganale è la riscrittura della normativa nazionale, al fine di realizzare un maggiore coordinamento con la normativa europea, contenuta nel Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, Cdu) e nei suoi regolamenti delegato e di esecuzione (Reg. UE 2446/2015 e Reg. UE 2447/2015). È in questo contesto che si inseriscono le modifiche ai regimi doganali speciali previsti dal previgente Testo Unico delle leggi doganali (DPR 43/73). La temporanea esportazione consente la spedizione temporanea di merci nazionali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea per un determinato periodo di tempo, con l'obbligo di reimportarle senza che abbiano subito modifiche sostanziali. La temporanea importazione consentiva, invece, l'introduzione provvisoria di merci provenienti da Paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione europea con esonero totale o parziale dai diritti doganali. Le merci ammesse a tale regime dovevano essere riesportate entro un certo periodo, senza subire trasformazioni sostanziali.

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