Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Carrozzine per disabili o “veicoli”? La Corte UE chiarisce i criteri di classifica doganale

28 Luglio 2025 |

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (C.Giust. UE 28 novembre 2024 C-129/23 e C-567/23), la classifica doganale deve basarsi esclusivamente sulle caratteristiche tecniche oggettive dei beni, escludendo ogni deroga fondata sulla destinazione d’uso dichiarata.

Sommario

Il caso

La vicenda alla base delle cause riunite C.Giust. UE 28 novembre 2024, C-129/23 e C-567/23 concerne la classificazione doganale di alcuni veicoli a quattro ruote dotati di motore, classificati dall'importatore alla voce doganale 8713 della Nomenclatura Combinata, relativa a “carrozzelle e altri veicoli per invalidi”, che prevede l'esenzione dai dazi doganali. Le autorità doganali hanno riclassificato tali veicoli alla voce 8703 della NC, riguardante “autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone”, soggetti a un'aliquota del 10%.

La classifica doganale di tali veicoli ha sollevato un acceso dibattito tra le esigenze fiscali e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. I giudici del rinvio si sono chiesti se questi veicoli, dotati di tali particolari caratteristiche tecniche possano rientrare nella voce 8713 della Nomenclatura Combinata, riservata alle carrozzelle per invalidi ai sensi del Reg. CE  2658/87 e delle sue note esplicative, oppure debbano essere ricondotti alla voce 8703, relativa agli autoveicoli per il trasporto di persone.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona