Dottrina / Riviste

Le modifiche e i vizi dell'atto costitutivo nelle società di capitali

07 Gennaio 2025 |
Domenico Frustagli

La costituzione di una società di capitali richiede la necessaria presenza di tre fasi: la stipula dell’atto costitutivo, per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità, la sua omologazione e la successiva iscrizione presso il registro delle imprese. L'articolo di seguito presentato si concentra, in particolare, sugli adempimenti richiesti per apportare modifiche all'atto costitutivo e sui vizi allo stesso relativi, che possono comprometterne la validità.

Sommario

Premessa

La costituzione di una società di capitali richiede la necessaria presenza di tre fasi:

  1. la stipula dell'atto costitutivo, per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico sotto pena di nullità;
  2. la sua omologazione;
  3. la successiva iscrizione presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione sia stata fissata la sede sociale.

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese, la società viene ad esistenza acquisendo personalità giuridica e divenendo, pertanto, un centro autonomo si imputazione di situazioni giuridiche attive e passive con autonomia patrimoniale perfetta.

Da tale momento, dunque, la società acquista la capacità giuridica, la capacità di agire e risponde delle obbligazioni sociali con il solo proprio patrimonio. 

L'iscrizione nel registro delle imprese ha, dunque, efficacia costitutiva con la conseguenza che solo da tale momento nasce un nuovo soggetto di diritto.

Per tali motivi, il procedimento che porta alla costituzione ed alla nascita delle società di capitali è caratterizzato da una serie di stringenti condizioni formali e sostanziali volte a garantire la tutela dell'affidamento dei terzi.

Gli elementi essenziali e le modifiche dell'att...

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