Dottrina / Riviste

La riforma del reddito di lavoro autonomo (II parte)

30 Dicembre 2024 |

In un precedente contributo sono state esaminate le nuove regole generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introdotte nel TUIR dall’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, di riforma delle imposte sui redditi. Nel seguente articolo, illustreremo i criteri particolari di concorrenza al reddito/deducibilità dei componenti positivi/negativi; la tassazione separata dei corrispettivi derivanti dalla cessione dello studio professionale; il nuovo articolo 177-bis, collocato nell’area Tuir, dedicato alle operazioni straordinarie delle imprese, che definisce le nuove regole della neutralità fiscale nell’ambito di operazioni di riorganizzazione dell’attività professionale. Saranno, inoltre, illustrate le novità in tema di IVA e di imposta di registro, che riguardano le operazioni di riorganizzazione nell’ambito dei diversi soggetti che possono svolgere attività professionale.

Spese relative ai beni mobili e immobili

Il nuovo art. 54-quinquies TUIR fornisce le regole di partecipazione al reddito del lavoratore autonomo riferite all'utilizzo di beni strumentali. In particolare:

Beni strumentali: gli ammortamenti si deducono in base alle aliquote fiscali previste dall'allegato al DM 31 dicembre 1988 ma (e qui sta la novità), ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. Come evidente, viene abbondonato concettualmente il criterio di cassa (seppure riferito all'ammortamento che si calcola di anno in anno per abbracciare concettualmente il principio di competenza: il cespite nel primo anno partecipa parzialmente alla produzione del reddito e dunque non può essere dedotto per intero. Al di là degli aspetti concettuali è evidente che la limitazione è stata introdotta negli interessi dell'erario.

Non passa la deducibilità degli ammortamenti sui beni immobili utilizzati per l‘esercizio dell'attività posto che l'introduzione di questo innovativo criterio non è risultato compatibile con l'impatto sul gettito erariale che si sarebbe prodotto.

Resta però la deducibilità dei canoni di leasing degli immobili (vedi oltre).

Beni < a euro 516,40: nessu...

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