Dottrina / Best practice

Regolarizzazione degli errori in Dogana senza sanzioni penali

16 Giugno 2025 |

È possibile regolarizzare gli errori con una dichiarazione doganale tardiva e revisione su istanza di parte per correggere inesattezze o irregolarità senza nessuna conseguenza penale. Sono queste le novità previste dalla Circ. AE 10 dicembre 2024 n. 25/D, con l’obiettivo di limitare le contestazioni per contrabbando. Il Decreto correttivo ha ulteriormente ampliato le tutele per gli operatori, chiarendo che la regolarizzazione e il ravvedimento operoso possono costituire una vera e propria causa di non punibilità anche in presenza di talune aggravanti, tra cui l’evasione superiore a 100.000 euro per i dazi o 500.000 euro per l’Iva, se il pagamento è effettuato tempestivamente, prima dell’inizio dell’attività di accertamento o dell’esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità competente.

Sommario

Il caso

L'entrata in vigore della riforma doganale (approvata con il D.Lgs. 141/2024) ha sollevato numerose perplessità in relazione alla possibilità di correggere eventuali errori commessi in sede di dichiarazione doganale. Il nuovo quadro sanzionatorio prevede, infatti, che per ogni violazione doganale accertata, l'Agenzia delle dogane trasmetta la notizia di reato alla Procura europea, se i maggiori diritti contestati, distintamente considerati, superano la soglia penale di € 10 mila per i dazi o di € 100.000 euro per l’IVA,o in presenza di una circostanza aggravante. La Circ. AD 10 dicembre 2024 n. 25/D limita la portata applicativa del nuovo contrabbando, chiarendo che in caso di regolarizzazione o di revisione su istanza di parte non vi saranno conseguenze penali per gli operatori.

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