Regolarizzazione degli errori in Dogana senza sanzioni penali17 Agosto 2026
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È possibile regolarizzare gli errori con una dichiarazione doganale tardiva e revisione su istanza di parte per correggere inesattezze o irregolarità senza nessuna conseguenza penale. Dopo i primi chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle dogane del 10 dicembre 2024, n. 25/D, la circolare 22 luglio 2026, n. 19/D completa il quadro degli istituti di compliance doganale, integrando e sostituendo le linee guida sull’adempimento spontaneo presenti nella circolare 19 giugno 2026, n. 16/D. Il caso L'entrata in vigore della riforma doganale (approvata con il D.Lgs. 141/2024) ha sollevato numerose perplessità in relazione alla possibilità di correggere eventuali errori commessi in sede di dichiarazione doganale. Il nuovo quadro sanzionatorio prevede, infatti, che per ogni violazione doganale accertata, l'Agenzia delle dogane trasmetta la notizia di reato alla Procura europea, se i maggiori diritti contestati, distintamente considerati, superano la soglia penale di € 10 mila per i dazi o di € 100.000 euro per l’IVA, o in presenza di una circostanza aggravante. La Circ. AD 19 giugno 2026 n. 16/D limita la portata applicativa del nuovo contrabbando, chiarendo che in caso di ravvedimento operoso o di revisione su istanza di parte non vi saranno conseguenze sanzionatorie per gli operatori. Contenuto riservato agli abbonati. |