Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppoinquadramentoL'art. 2 lett. h) c.c.i.i. definisce il “gruppo di imprese” come l'insieme delle società, delle imprese o degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. Così definito il concetto di “gruppo di imprese”, il nuovo codice, all'art. 284, consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo, ed aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, di proporre, con un unico ricorso, la domanda di accesso al concordato preventivo, con un unico piano o con piani reciprocamente collegati, fermo restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda si propone a... Contenuto riservato agli abbonati. |