Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale09 Dicembre 2024
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Inquadramento Il CCII disciplina puntualmente gli effetti della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dalla corte di appello all'esito del reclamo, con l'obiettivo di realizzare, a differenza del passato, un bilanciamento tra gli interessi del debitore a non subire una procedura concorsuale non legittima e quelli del creditore a proseguirla. Gli effetti della revoca riguardano il soggetto cui spetta l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura prima della revoca e la sorte di tali organi. Il procedimento: la proposizione del reclamo Preliminarmente è però opportuno dare atto del procedimento che può condurre alla revoca della liquidazione giudiziale, variamente inciso dal D.Lgs. 136/2024. Orbene, contro la sentenza del tribunale che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti e qualunque interessato possono proporre reclamo alla Corte di appello, finalizzato appunto a ottenere la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il reclamo si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di 30 giorni, decorrenti per le parti dalla ... Contenuto riservato agli abbonati. |