Dottrina / Riviste

Gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale

09 Dicembre 2024 |

L’art. 53 CCII individua nel dettaglio gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale prevedendo che l’amministrazione ordinaria dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore. Il c.d. Correttivo ter è intervenuto sia sul procedimento di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che può portare alla revoca, sia sugli effetti della revoca, seppure con interventi che non stravolgono il precedente assetto.

Inquadramento

Il CCII disciplina puntualmente gli effetti della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dalla corte di appello all'esito del reclamo, con l'obiettivo di realizzare, a differenza del passato, un bilanciamento tra gli interessi del debitore a non subire una procedura concorsuale non legittima e quelli del creditore a proseguirla.

Gli effetti della revoca riguardano il soggetto cui spetta l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura prima della revoca e la sorte di tali organi.

Il procedimento: la proposizione del reclamo

Preliminarmente è però opportuno dare atto del procedimento che può condurre alla revoca della liquidazione giudiziale, variamente inciso dal D.Lgs. 136/2024.

Orbene, contro la sentenza del tribunale che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti e qualunque interessato possono proporre reclamo alla Corte di appello, finalizzato appunto a ottenere la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di 30 giorni, decorrenti per le parti dalla ...

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