Le novità in tema di piano di concordato preventivo
04 Dicembre 2024
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Lorenzo Gambi
Lo scritto, dopo una panoramica in ordine al contenuto del piano di concordato preventivo, passa in rassegna le novità introdotte, in tale ambito, dal legislatore del Correttivo-ter, soffermandosi anche sulla disciplina transitoria prevista dallo stesso Correttivo-ter
Riviste
Correlazioni
Premessa
La proposta di concordato preventivo, con il correlato piano d'impresa ed il relativo set documentale, può essere presentata dall'imprenditore:
contestualmente al deposito del ricorso giurisdizionale per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, ex art. 40 CCII
successivamente al deposito del ricorso suddetto, nei termini assegnati dal tribunale ex art. 44 CCII (domanda “prenotativa”).
Il contenuto della proposta di concordo e del correlato piano è disciplinato dall'art. 87 CCII.
Il contenuto
Sino all'introduzione del D.Lgs. 136/2024 (c.d. Correttivo ter), pubblicato in G.U. il 27 settembre 2024, la proposta ed il relativo piano dovevamo contenere le seguenti informazioni (art. 87 c. 1 CCII):
l'indicazione del debitore e di eventuali parti correlate, le attività e le passività al momento della presentazione del piano, nonché descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori dipendenti;
una descrizione delle cause e dell'entità della crisi/insolvenza, con l'indicazione delle strategie d'intervento;
il valore di liquidazione del patrimonio d'impresa, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquida...
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