Dottrina / Giurisprudenza commentata

La disciplina del diritto di recesso del socio in mancanza di previsioni statuarie

21 Novembre 2024 |

Il Trib. Napoli 16 giugno 2022 n. 6080 ha stabilito che, nel caso in cui l'atto costitutivo non determini le regole per esercitare il diritto di recesso del socio di una S.r.l., è necessario far ricorso ai principi propri del diritto comune, riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto (buona fede in senso oggettivo e correttezza), che fungono da fonti integrative anche del contratto di società.

Massima

Nel caso in cui l'atto costitutivo non determini le modalità e, in particolare, i tempi, attraverso cui il recesso può essere esercitato non si potrà far ricorso all'analogia, che presuppone una lacuna dell'ordinamento, ma si farà ricorso ai principi propri del diritto comune, riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto secondo buona fede in senso oggettivo e correttezza ex art. 1375 c.c., che fungono da fonti integrative anche del contratto di società.

Il caso

Nel caso di specie, una socia di una S.r.l. costituita con atto privo del termine di cui all'art. 2473 c.c., in seguito a modifiche statutarie effettuate in data 21 marzo e di cui veniva a conoscenza il 18 luglio, decideva di recedere dalla società il 10 agosto.

L'organo amministrativo riteneva illegittima l'istanza avanzata in quanto prevenuta oltre il termine stabilito dall'art. 2437-bis c.c. previsto per le società per azioni (fissato in 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese).

La socia conveniva in giudizio la società ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso e per la liquidazione della propria quota di partecipazione al capitale sociale.

La società riman...

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