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Assetti interni e sistemi di controllo per la sostenibilità

18 Novembre 2024 |

Le informazioni che compongono la rendicontazione societaria di sostenibilità devono essere pertinenti, fornire una rappresentazione fedele, comparabili, verificabili e comprensibili. Le informazioni sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori. Esse possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, confermativo o entrambi. Per fornire una rappresentazione fedele, le informazioni devono essere complete, neutrali e accurate.

Assonime, con circolare n. 21/2024 relativa alla nuova disciplina sugli obblighi di rendicontazione e informativa societaria ESG, chiarisce come strutturare assetti interni e sistemi di controllo per garantire conformità e superare i controlli richiesti con riguardo alla rendicontazione di sostenibilità.

La nuova disciplina si applica, in base al primo criterio, a tutte le società che assumono forma giuridica di spa, sapa e srl nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che risultino interamente partecipate da società di capitali.

L'adozione della direttiva (UE) 2022/2464 cd. CSRD segna un autentico salto di qualità rispetto al quadro normativo preesistente.

In primo luogo, la direttiva ha ampliato in modo significativo il novero delle imprese tenute a pubblicare una rendicontazione sulla sostenibilità. Tale obbligo riguarda ora:

  • tutte le grandi imprese (anche non quotate);
  • i grandi gruppi;
  • le PMI quotate (tranne le microimprese) ;
  • un novero di imprese extraeuropee che realizzano in ambito europeo una certa misura di ricavi.

In secondo luogo, la direttiva ha rafforzato e armonizzato il contenuto informativo della rendicontazione di sostenibilità, specificando con maggiore dettaglio le informazioni che devono essere fornite e, soprattutto, prevedendo l'obbligo di utilizzare standard di rendicontazione armonizzati.

La direttiva prevede l’obbligo di fornire le informazioni necessarie a comprendere l’impatto dell’attività d’impresa sui fattori di sostenibilità e come i fattori di sostenibilità influenzino l’andamento, i risultati e la situazione dell’impresa (cd. doppia rilevanza) relativamente alle seguenti  aree tematiche:

  • modello e strategia aziendale
  • profili di governance
  • procedure di dovuta diligenza
  • indicatori fondamentali di prestazione.

In tale ambito rientrano anche le società europee, costituite in base al Regolamento CE 2157/2001.

Requisiti sulle informazioni di sostenibilità

In materia di requisiti generali sulle informazioni di sostenibilità e degli obblighi informativi la rilevanza delle informazioni è il principio base secondo il quale devono essere fornite le informazioni di sostenibilità è quello della rilevanza. Le informazioni devono essere fornite quando sono rilevanti per l’impresa.

Questo richiede, in primo luogo, l’individuazione delle questioni di sostenibilità rilevanti per l’impresa.

Le informazioni prescritte nell'ambito di un obbligo di informativa sono divulgate se l'impresa le ritiene ‘pertinenti’, sulla base della valutazione delle informazioni rilevanti, da una o più delle seguenti prospettive:

  • il carattere significativo delle informazioni in relazione alla questione che si intende rappresentare o spiegare; oppure
  • la capacità di tali informazioni di rispondere alle esigenze decisionali dei fruitori, comprese le esigenze dei fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale e/o le esigenze dei fruitori il cui interesse principale risiede nelle informazioni sugli impatti dell'impresa.

La definizione di catena del valore

Il documento di Assonime passa in rassegna la definizione di catena del valore , contenuta nella Tabella II, del Regolamento UE 2023/2772 e si riferisce a tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera.

Gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards)  usano il termine «catena del valore» al singolare, ma è pacifico che l'impresa può avere più catene del valore.

La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita, incluse:

  • quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane;
  • quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi;
  • il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera.

La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa; gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.

Anche i “rapporti commerciali” dell’impresa rientrano nell’ambito della catena del valore. Questi sono definiti come quelle relazioni dell'impresa con i partner commerciali, le entità della sua catena del valore e ogni altra entità statale e non statale direttamente collegata alle sue operazioni commerciali, ai suoi prodotti o ai suoi servizi.

I rapporti commerciali non si limitano ai rapporti contrattuali diretti, ma comprendono anche i rapporti commerciali indiretti oltre il primo livello della catena del valore dell'impresa e le partecipazioni in joint venture o investimenti.

Qui si pongono tre principali problemi:

  1. la definizione del perimetro del reporting di sostenibilità in relazione al perimetro dell’informativa di bilancio;
  2. l’individuazione delle informazioni rilevanti relative alla catena del valore che devono essere fornite dall’impresa;
  3. la disponibilità da parte dell’impresa di informazioni e dati qualitativamente affidabili sulla catena del valore e l’uso di stime.

Per alcune tematiche ambientali, gli ESRS fanno riferimento al concetto di “controllo operativo” per identificare le situazioni in cui devono essere riportate informazioni sugli IRO (Impatti, rischi, opportunità) di un sito, di un’attività o di un’entità al di fuori del perimetro del controllo finanziario.

Il controllo operativo viene definito come la situazione in cui l’impresa ha la capacità di dirigere le attività operative e le relazioni dell’entità del sito, dell’operazione o dell’asset, come ad esempio quando l’impresa ha la piena autorità di introdurre e attuare le politiche operative, che spesso implica anche l’esecuzione di tali operazioni.

Gli standard, tuttavia, non definiscono cosa si intenda per “operazioni”; quindi, non chiariscono l’effettiva portata del concetto di “controllo operativo”. A fronte dell’assenza di definizione negli standard ESRS, la guida in commento  richiama il Protocollo GHG, che si riferisce al termine “operazioni” come termine generico per indicare qualsiasi tipo di attività commerciale, indipendentemente dalle sue strutture organizzative, di governance o legali.

Le critiche applicative

L’estensione degli obblighi di rendicontazione alla catena del valore rimane però estremamente complessa.

Anche se è previsto un periodo transitorio di 3 anni in cui saranno divulgate solo informazioni qualitative, le informazioni sulla catena del valore rappresentano uno degli aspetti più impegnativi e problematici della nuova direttiva.

Il principale punto critico è quello della capacità dell'impresa di ottenere dati e informazioni qualitativamente affidabili dagli attori della propria catena del valore, soprattutto per le aziende con un elevato potenziale di leva nei confronti dei fornitori/clienti, per diverse ragioni, come ad esempio:

  1. l'elevatissimo numero di attori coinvolti, su più settori/industrie;
  2. la prospettiva multilivello degli attori della catena del valore;
  3. la diversità geografica delle controparti della catena del valore, che implica differenze sostanziali non solo negli standard e negli approcci alla Rendicontazione di sostenibilità (ad esempio, fornitori UE ed extra UE).

Le informazioni di sostenibilità fornite in via volontaria

Gli standard ESRS prevedono che, quando l'impresa include nella sua Rendicontazione di sostenibilità ulteriori informazioni derivanti:

  1. da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o
  2. da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa sulla sostenibilità, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione,

tali informazioni:

  1. sono chiaramente identificate con un riferimento adeguato alla legislazione, alla norma o al quadro pertinenti;
  2. devono soddisfare i requisiti relativi alle caratteristiche qualitative delle informazioni fissati nello stesso standard.