Dottrina / Giurisprudenza commentata

Il conferimento della “prima casa” in un “trust” non fa rivivere l’agevolazione

08 Novembre 2024 |
Domenico Frustagli

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell'ipotesi di conferimento della “prima casa” in un trust, poiché l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, una situazione di “impossidenza” tale da consentire nuovamente al beneficio (Cass. 11 settembre 2024 n. 24387).

Massima

Con una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. V, 11 settembre 2024, n.24387), la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di conferimento della “prima casa” in un trust, poiché l'atto di dotazione del trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull'agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio. Il conferimento dei beni in un trust, infatti, produce soltanto efficacia “segregante”, sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Si tratta, in altri termini, di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d'esercizio e godimento che non da luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust, se diversi dal disponente.

Il caso

La CTP di Matera rigettava il ricorso avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate riliquidava, rispettivamente, ma...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona