Il conferimento della “prima casa” in un “trust” non fa rivivere l’agevolazione08 Novembre 2024
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Massima Con una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. V, 11 settembre 2024, n.24387), la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di conferimento della “prima casa” in un trust, poiché l'atto di dotazione del trust non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull'agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio. Il conferimento dei beni in un trust, infatti, produce soltanto efficacia “segregante”, sia perché di detti beni il trustee non è proprietario, bensì amministratore, sia perché gli stessi non possono che essere trasferiti ai beneficiari. Si tratta, in altri termini, di un trasferimento non definitivo, non stabile e con limitazioni d'esercizio e godimento che non da luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, che si realizza solo in un momento successivo, laddove il trasferimento dei beni sia disposto a favore dei beneficiari del trust, se diversi dal disponente. Il caso La CTP di Matera rigettava il ricorso avverso l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate riliquidava, rispettivamente, ma... Contenuto riservato agli abbonati. |