Dottrina / Riviste

I nuovi requisiti del cram down nell’accordo di ristrutturazione dei debiti

31 Ottobre 2024 |

Con il Correttivo ter è stata modificata la disciplina dell’omologazione forzosa (cram down) degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) con transazione fiscale (TF). Con l’intento di limitare l’uso abusivo dello strumento di risoluzione della crisi in danno dei creditori pubblici, sono state introdotte sostanziali restrizioni, quali-quantitative, di cui il tribunale dovrà necessariamente tener conto, in sede di omologazione degli ADR in caso di mancata adesione dei creditori pubblici, che rischiano, tuttavia, di limitare fortemente l’utilizzabilità concreta di tale strumento.

Sommario

CCII: il Cram Down negli ADR

Il nuovo codice della crisi di impresa (CCII), prima e dopo le modifiche introdotte dal Correttivo, prevede (art. 63 CCII) che il debitore possa proporre, per i crediti tributari e previdenziali (di seguito, per semplicità, anche solamente “pubblici”) un pagamento, parziale e/o dilazionato. La condizione essenziale perché la proposta di transazione fiscale possa essere accolta è costituita dalla convenienza di trattamento dei crediti pubblici rispetto a quello a loro riservato in ipotesi di liquidazione giudiziale.

L'art. 63 c. 2 bis CCII prevede che il tribunale omologhi l'ADR anche senza l'adesione dei creditori pubblici (cram down) ove:

  • detta adesione risulti determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze richieste per l'omologazione, e
  • la TF sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Decreto “salva infrazioni” e L. 103/2023

L'utilizzo, in alcuni casi, distorto dello strumento della TF, ha fatto sì che venissero introdotte, con il DL. 69/2023 (anche detto Decreto salva infrazioni) poi convertito nella L. 103/2023, precise condizioni per l'applicabilità del cram down da parte del tribunale, sospendendo di fatto l'applicabi...

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