Dottrina / Riviste

Rottamazione tra sospensione ed estinzione automatica dei giudizi pendenti

30 Ottobre 2024 |

L'applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (art. 1 c. 236 L. 197/2022) offre un'incertezza interpretativa che ha prodotto, a distanza di soli tre giorni, la pubblicazione di due pronunce della  Cassazione dal tenore diametralmente opposto. Si delinea una fattispecie di estinzione del processo o una sospensione? Riflessioni sul punto in attesa di un auspicato intervento delle Sezione Unite.

Premessa

Secondo recente arresto di Legittimità (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428) in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 1, c. 231252, L. 197/2022 (Rottamazione-Quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula necessariamente il previo pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione sulla base, da un lato, della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura impegnandosi a rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia Riscossione con il piano di pagamento con relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti medio tempore già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.

Tale pronuncia, però, dopo pochi giorni è stata ribaltata dalla stessa Corte la quale ha reinterpretato la summenzionata normativa in chiave puramente letterale, affermando che in caso di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entr...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona