Dottrina / Riviste

L'impatto del Correttivo sui rapporti con le banche nella CNC

25 Ottobre 2024 |

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, conosciuto come Correttivo-ter al Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI), anche la disciplina delle misure protettive all'interno della Composizione Negoziata della Crisi (CNC) ha subito alcune modifiche di carattere sistemico, essendo stato parzialmente riscritto e arricchito l'art. 18 CCI, il quale, combinato all'art.16 c.5, codificano meglio rispetto al passato la disciplina, chiarendone la portata e regolando ulteriormente il rapporto tra l'impresa e i creditori, in particolare gli istituti di credito.

Premessa: la portata delle misure protettive

La riscrittura congiunta dei c. 1 e 3 dell'art. 18 CCII contiene la prima grande novità introdotta dal Correttivo-ter, il quale ha posto fine ad un dibattito giurisprudenziale iniziato con l'avvento del nuovo Codice ma poi consolidatosi nel tempo fino ad oggi, codificando e chiarendo la regola avente ad oggetto l'identificazione dei destinatari delle misure protettive all'interno della CNC.

Infatti, fino al Correttivo-ter ci si interrogava su quale fosse il raggio d'azione delle misure protettive ex art.18 CCI, tracciando due possibilità:

  • tutela selettiva, con misure indirizzate solamente verso alcuni creditori;
  • tutela generale, con validità delle misure “erga omnes” dove i destinatari sono tutti i creditori.

Fin dal principio del dibattito, sia dottrina che giurisprudenza hanno accettato il carattere selettivo delle misure protettive, mentre la validità “erga omnes” è stata più volte messa in discussione a causa di una scrittura iniziale della norma che lasciava spazio ad interpretazioni. Il fondamento di tale discrimine è da trovarsi nella natura stessa della CNC: essendo questa un percorso – e non una procedura concorsuale – di car...

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