Dottrina / Riviste

Il “nuovo” onere della prova nell’accertamento a società a ristretta base

14 Ottobre 2024 |

In base alla regola del riparto dell’onere della prova nel processo tributario, come positivizzato dal novellato art. 7 c.5 bis D.Lgs.546/92, non dovrebbe più porsi in dubbio che, affinché operi la presunzione dell’avvenuta distribuzione in capo ai soci dell’utile occulto conseguito dalla società a ristretta base partecipativa, l’Amministrazione finanziaria sia oberata dall’obbligo di fornire la prova certa o presuntiva (con i crismi della gravità, precisione e concordanza) che i soci abbiano effettivamente percepito tali utili non dichiarati dalla società.

La presunzione di matrice meramente giurisprudenziale

Il tema della distribuzione degli utili extracontabili, affrontato svariate volte dalla Corte di Cassazione, si basa sulla presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili occulti realizzati dalla società a ristretta base partecipativa.

Tale presunzione non trae origine da un impianto normativo ben definito ma da una prassi maturata esclusivamente in sede giurisprudenziale, in base alla quale, qualora il Fisco accerti la sussistenza di utili societari non contabilizzati, applicherà la presunzione che essi siano stati distribuiti ai soci. In altre parole, questa presunzione, che per la giurisprudenza di legittimità trova genesi in una regola di comune esperienza, sostanzialmente non pone alcun onere probatorio in capo Ente impositore, a cui basterà documentare la ristrettezza della compagine societaria, trasferendolo integralmente al socio che dovrà, con una prova tanto illogica quanto impossibile, dimostrare che gli utili non dichiarati sono stati in realtà accantonati o reinvestiti nell'attività di impresa.

La ratio della presunzione de qua, scaturisce dalla circostanza che, nella maggioranza dei casi, le compagini so...

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