Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Società di comodo: “luce verde” per la detrazione IVA

25 Febbraio 2025 |

Al celebre caso Feudi San Gregorio (C-341/22), deciso dalla Corte di Giustizia UE, hanno fatto eco numerose decisioni sia dei giudici di merito e sia della Cassazione che si sono uniformati ai principi di matrice unionale. In ultimo, con le pronunce nn. 4151/2025 e 4157/2025, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il diritto alla detrazione debba essere riconosciuto se la società abbia effettivamente esercitato un’attività economica ed impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad IVA, a condizione che ciò non si inserisca in una frode (Cass. 4151/2025). Al contempo, andrà riconosciuto il rimborso IVA se questo, precedentemente rigettato, era basato solo sul mancato superamento del test di operatività (Cass. 4157/2025).

Sommario

Il caso

La disciplina delle società di comodo, contenuta nell'art. 30 L. 724/94, ha comportato numerose problematiche operative, tra le quali l'indetraibilità dell'IVA. L'intervento puntuale della Corte di Giustizia (C.Giust. UE 7 marzo 2024 C-341/22), che è nato proprio da un rinvio operato dalla Corte di Cassazione (Cass. 19 maggio 2022 n. 16091), ha posto fine alla questione, dichiarando l'incompatibilità della norma nazionale con la Dir. 2006/112/CE e, in sintonia, con i principi di proporzionalità e neutralità fiscale. La sentenza della CGUE costituisce uno spartiacque in ambito domestico, andando così a “vincolare” i giudici di merito e di legittimità ad attenersi ai principi racchiusi. Le prime pronunce non si sono fatte attendere e l'intervento della Cassazione è ad ampio raggio in quanto, davanti ad una decisione del giudice precedente che ha rigettato la tesi del contribuente, negandogli tra l'altro la detrazione IVA, i giudici di legittimità ribaltano il tutto, accogliendo a 360° il dettato della CGUE. Ora si attende un intervento riformatore del legislatore domestico.

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