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Il nuovo adempimento collaborativo: tra presupposti e benefici sanzionatori

18 Agosto 2025 |

L'istituto del c.d. “adempimento collaborativo” è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015, con l'obiettivo di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti, ma anche per favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il D.Lgs. 221/2023 e il D.Lgs. 108/2024 hanno integrato la disciplina relativa all'adempimento collaborativo con l'inserimento, tra le altre, di un nuovo regime sanzionatorio e la previsione non punibilità per il reato di dichiarazione infedele.

La disciplina

Il regime di adempimento collaborativo tra imprese e Agenzia delle Entrate è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015 (rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23), successivamente modificato dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024).

La finalità della cooperative compliance è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

Presupposto soggettivo

Il Decreto 6 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo.

A partire dal 1° gennaio 2024, la soglia di ingresso dei soggetti (residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia) che intendono aderire al regime è stata fissata alla soglia di € 750 milioni di ricavi o volume di affari. Tuttavia, è prevista una ulteriore road map di accesso temporale, e infatti:

  1. per gli anni 2026-2027: la soglia di ingresso ...

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