Il nuovo adempimento collaborativo: tra presupposti e benefici sanzionatori23 Dicembre 2025
|
L'istituto del c.d. “adempimento collaborativo” è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015, con l'obiettivo di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti, ma anche per favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. IlD.Lgs. 221/2023 e ilD.Lgs. 108/2024 hanno integrato la disciplina relativa all'adempimento collaborativo con l'inserimento, tra le altre, di un nuovo regime sanzionatorio e la previsione non punibilità per il reato di dichiarazione infedele. La disciplina Il regime di adempimento collaborativo tra imprese e Agenzia delle Entrate è stato introdotto dal D.Lgs. 128/2015 (rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”), successivamente modificato dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024). La finalità della cooperative compliance è quella di instaurare un rapporto di fiducia tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. In sintesi, il regime è oggi disciplinato dagli articoli da 3 a 7 e 7-bis del D.Lgs. 128/2015, come modificati dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024, nonché dagli atti attuativi adottati in esecuzione degli articoli 4, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, 5, comma 2-bis, 6, commi 2 e 2-bis, e 7 del medesimo decreto. Presupposto soggettivo Il Decreto 6 dicembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2024), adottato in attuazione dell' Contenuto riservato agli abbonati. |