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Indetraibilità pro-rata: funzionamento e modalità di calcolo

28 Agosto 2024 |

Il principio cardine sul quale si regge l'IVA è il meccanismo di rivalsa o detrazione, ma nel nostro ordinamento sono presenti numerose ipotesi nelle quali tale meccanismo “devia” a causa di specifiche o generiche indetraibilità. Quando l’imposta assolta sugli acquisti non può essere detratta essa resta a carico dell’operatore economico e, in relazione a tale componente, è ammessa la deduzione dal reddito in quanto onere subito dal contribuente; tale deduzione però viene assicurata in diversa maniera a seconda dell’origine del divieto alla detrazione.

Inquadramento normativo

In forza dell'art.19, c. 5, DPR 633/72, quando il contribuente svolge un'attività che beneficia del regime di esenzione IVA, il medesimo avrà quale risvolto negativo l'impossibilità di detrarre – in tutto o in parte – l'imposta assolta sugli acquisti.

L'IVA assolta sugli acquisti risulta pertanto detraibile sulla base della percentuale di detrazione determinata ai sensi del successivo art. 19-bis , ossia nella medesima proporzione esistente tra le operazioni che danno il diritto alla detrazione ed il totale delle operazioni attive.

La quantificazione dell'IVA indetraibile da pro rata viene effettuata provvisoriamente nel corso dell'esercizio nell'ambito delle liquidazioni periodiche, secondo la percentuale provvisoria stabilita sulla base delle operazioni effettuate l'anno precedente; il pro rata definitivo viene determinato alla fine di ciascun anno solare, in sede di compilazione della dichiarazione annuale, in funzione delle operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta, con conguaglio dell'Iva indetraibile provvisoriamente determinata in corso d'anno.

In ogni caso, sull'argomento va ricordato che, indipendentemente da qu...

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