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Nota di variazione: termini e modalità di rettifica

25 Luglio 2024 |

La rettifica dell’imponibile o dell’imposta riferiti ad una fattura già emessa avviene attraverso l’emissione di note di variazione in aumento o in diminuzione. Diversamente dalle variazioni in aumento, le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate a fattispecie normativamente previste. Nell’ipotesi in cui la fattura emessa risulti corretta, ma occorre correggere errori commessi in sede di registrazione, basterà rettificare l’errore commesso sui registri IVA.

Ciascuna operazione dev'essere certificata fiscalmente. Nel caso in cui, successivamente all'emissione della fattura, sia necessario variare l'imponibile o l'IVA, occorre emettere una nota di variazione secondo quanto previsto dall'art. 26 DPR 633/72. Quest'ultima, può essere riferita:

  • ad una variazione in aumento (nota di debito);
  • ad una variazione in diminuzione (nota di credito).

Note di variazione in diminuzione

L'emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, comunemente dette note di credito, determina una riduzione dell'imponibile e/o dell'imposta e possono essere emesse al verificarsi di determinate fattispecie ben definite dall'art. 26. c. 2 e ss. DPR 633/72.

Eventi che consentono l'emissione delle note di credito

Dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili

Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente

Rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo ad operazioni inesistenti, ovvero fatture recanti corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale

Risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento.

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