Dottrina / Schede d'autore

Paradisi fiscali

16 Marzo 2026 |
Rossella Murica

I Paesi a fiscalità privilegiata sono individuati in base alla sussistenza, o meno, del requisito del controllo. Nel caso di sussistenza del controllo, è richiesto un livello di tassazione effettiva inferiore del 50% a quello cui la società estera sarebbe assoggettata se fosse residente in Italia; in assenza, viene valutato un livello di tassazione nominale inferiore del 50% rispetto a quello applicabile in Italia.

Sommario

Inquadramento

Con l'espressione “paradisi fiscali” (dall'inglese “tax heaven”) si intendono gli Stati o territori il cui livello di tassazione è particolarmente favorevole, in quanto modesto oppure nullo (Paesi non collaborativi).

Attualmente a livello normativo interno esiste un elenco di Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato, che sono individuati per la presunzione di residenza delle persone fisiche che vi si trasferiscono (art. 2 c. 2-bis DPR 917/1986 e dal DM 4 maggio 1999); esiste inoltre un elenco di Stati detti “collaborativi” (contenuto nel DM 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni), che rileva nei casi in cui le norme si riferiscono a Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (art. 6 D.Lgs. 239/1996).

Annualmente il Consiglio dell’Unione Europea  aggiorna la lista delle giurisdizioni non cooperative contribuendo a promuovere la buona compliance fiscale: un processo dinamico che comporta il monitoraggio costante dei paesi che adottano una buona governance fiscale.

Ponendosi In tale prospettiva, lo scorso 17 febbraio 2026 proprio il Consiglio ha aggiornato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fisca...

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