Associazioni in partecipazione: qualificazione ai fini del test di operatività28 Agosto 2024
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L'art. 41 della Costituzione italiana promuove l'attività economica da parte dei cittadini, motivo per cui, nel nostro sistema legislativo, sono previsti vari strumenti attraverso cui è possibile effettuare un'attività economica; tra questi strumenti, le società di capitali risultano essere il mezzo privilegiato. Nonostante ciò, non è inusuale che alcune società di capitali siano usate solo come strumento per il mero godimento di beni da parte dei soci. Le società che presentano queste caratteristiche antieconomiche sono definite non operative, e si differenziano in:
Le società di comodo sono società di mero godimento in senso stretto, i cui beni patrimoniali (ad esempio beni immobili, titoli, beni di lusso, ecc.), sono utilizzati dai soci per scopi diversi dall'attività economica, mentre le società in perdita sistemica sono società che hanno dichiarato perdite fiscali per cinque periodi d'imposta consecutivi, e si ritiene non abbiamo come scopo effettivo il lucro oggettivo. Il legisla... Contenuto riservato agli abbonati. |