Distacco di personale11 Settembre 2026
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Inquadramento La disciplina regolante il “distacco di personale” è contenuta nella cd. “Legge Biagi” (cioè il D.Lgs. 276/2003, attuativo della L. 30/2003), il cui art. 30 dispone che tale contratto consiste nel porre, da parte del datore di lavoro (cioè il distaccante), uno o più lavoratori (cioè i distaccati) temporaneamente a disposizione di altro soggetto (il distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Con tale disciplina, dunque, non si verifica un'interruzione del rapporto di lavoro, ma solo una diversificazione del soggetto in favore del quale la prestazione viene effettivamente resa (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165 e Cass. 8 giugno 2005 n. 11952). Si evidenzi inoltre che il distacco di personale si differenzia dalla somministrazione. In via del tutto sperimentale e a seguito della conversione nella L.112/2026 del Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62 (c.d. Decreto 1° maggio), sono stati istituiti nuovi criteri di adesione alla procedura del distacco. L’istituto è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano i... Contenuto riservato agli abbonati. |