Distacco di personale22 Novembre 2024
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Inquadramento La disciplina regolante il “distacco di personale” è contenuta nella cd. “Legge Biagi” (cioè il D.Lgs. 276/2003, attuativo della L. 30/2003), il cui art. 30 dispone che tale contratto consiste nel porre, da parte del datore di lavoro (cioè il distaccante), uno o più lavoratori (cioè i distaccati) temporaneamente a disposizione di altro soggetto (il distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Con tale disciplina, dunque, non si verifica un'interruzione del rapporto di lavoro, ma solo una diversificazione del soggetto in favore del quale la prestazione viene effettivamente resa (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165 e Cass. 8 giugno 2005 n. 11952). Mette conto evidenziare che il distacco di personale si differenzia dalla somministrazione. I requisiti costitutivi del distacco sono: - la sussistenza di un concreto e reale interesse del datore di lavoro distaccante ad impiegare il proprio personale presso un altro soggetto. In particolare, il distacco di personale è considerato legittimo ogni qualvolta sia posto in essere per il raggiungimento di un interesse produttivo del distaccante diverso da quello della mera somministrazione del personale (art. 2... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |