Esportazioni IVA a cura del fornitore: prova e adempimenti23 Luglio 2024
|
Con il termine esportazione si indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dall’UE, a seguito di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Si ricomprendono, oltre che le operazioni doganali di esportazione definitiva, anche quelle di esportazione temporanea e di riesportazione; va però precisato che l'uscita dei beni dall’UE per effetto di una esportazione temporanea è esclusa da IVA, non verificandosi alcuna cessione di beni. In questa sede, esamineremo i risvolti IVA e non solo dell’esportazione a cura del fornitore. Inquadramento normativo delle esportazioni a cura del fornitore. Perimetro applicativo La disciplina normativa è contenuta dell'articolo art. 8 c. 1 lett. a) DPR 633/72, e sono anche definite esportazioni "dirette", in quanto si tratta delle cessioni di beni eseguite a cura o a nome del fornitore mediante trasporto o spedizione fuori dal territorio della UE. La cessione può avere ad oggetto anche beni che, su incarico dell'acquirente, hanno formato oggetto di lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni, da parte del venditore o di un terzo. Si considerano esportazioni dirette anche le cessioni all'esportazione dei beni prodotti in virtù di un contratto d'appalto (Circ. Min. 3 agosto 1979 n. 26/411138 e Ris. Min. 26 maggio 2000 n. 72/E). Le cessioni possono avvenire anche tramite commissionari del cedente. In questo caso, la consegna dei beni dal venditore al commissionario è considerata una cessione all'esportazione e, quindi, risulta anch'essa non imponibile. Utili al riguardo alcune precisazioni che ne delimitano il perimetro applicativo. In particolare:
Contenuto riservato agli abbonati. |