Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Responsabilità solidale del cessionario per omesso pagamento IVA del cedente

01 Agosto 2024 |

La giurisprudenza comunitaria dà rilevanza al solo corrispettivo effettivo (soggettivo), rifiutando di assumere valori stimati ancorché con criteri obiettivi, quali quelli costituiti dal “valore normale” dei beni oggetto di negoziazione. Appare, pertanto, incompatibile sul piano comunitario la posizione della prassi amministrativa con riguardo al vincolo di responsabilità solidale in capo al cessionario per il pagamento dell’IVA nel caso in cui il cedente non versi dell’imposta relativa alle cessioni di beni ad un prezzo inferiore al valore normale.

Il caso 

In via generale, la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine, che non può, quindi, essere un valore stimato secondo criteri oggettivi. Questo principio, sostenuto dalla giurisprudenza comunitaria, è disatteso dalla norma, come interpretata dall’Amministrazione finanziaria, in materia di responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al valore normale.

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