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Terzo settore: le modifiche al Codice in materia di limiti dimensionali e organi di controllo

30 Luglio 2024 |

Sono introdotte alcune modifiche al Codice del Terzo settore con riferimento, tra l'altro, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o di un revisore; novità sono previste, inoltre, in materia di limiti dimensionali per i bilanci e deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore che dovrà avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni.

Sommario

Nuovi limiti dimensionali per i bilanci

È stata pubblicata nella G.U. n. 168, del 19 luglio 2024, la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore". Il provvedimento, con riferimento all'art. 4, apporta diverse novità al mondo del Terzo settore che di seguito si analizzano.

In primo luogo, per quanto riguarda i limiti dimensionali per i bilanci, è elevato a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati , entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; è introdotto per tutti gli enti del Terzo settore (compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro.

È previsto che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione del modello per quest'ultimo tipo di rendiconto sia adottato di concerto con il Ministro dell'econ...

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