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Fusione e scissione: riportabilità delle perdite e norme antielusive

27 Gennaio 2025 |

Le operazioni di fusione e scissione sono sottoposte a una norma antielusiva che condiziona la riportabilità delle perdite delle società partecipanti all'operazione straordinaria al superamento di un "test di vitalità economica", con connessa limitazione dell'ammontare massimo in funzione della situazione patrimoniale. Verifiche e considerazioni necessarie per un corretto approccio alla materia.

Premessa

Le operazioni di fusione e scissione sono sottoposte a una norma antielusiva specifica che condiziona la riportabilità delle perdite delle società partecipanti all'operazione straordinaria al superamento di un "test di vitalità economica" e, in ogni caso, ne limita l'ammontare massimo in funzione della situazione patrimoniale. La ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, c. 7, TUIR (e per rinvio, dall'art. 173, c. 10, TUIR per le operazioni di scissione) è quella di contrastare il c.d. commercio di “bare fiscali”, ovvero l'effettuazione di operazioni di fusione e scissione con società prive di capacità produttiva al solo scopo di compensare le perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra (si veda: Circ. AE 9 marzo 2010 n. 9/E).

Le condizioni per limitare il riporto delle perdite fiscali

Ai sensi dell'art. 172, c. 7, TUIR, la società risultante dalla fusione o incorporante può portare in diminuzione del proprio reddito le perdite fiscali di tutte le società che partecipano alla fusione (si vedano e: Risp. interpello AE 21 marzo 2022 n. 124; Risp. AE 21 marzo 2022 n. 128; Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 84; circ. AE 9 marzo 2010 n. 9/E;...

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