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Fatturazione di operazioni con il reverse charge: casistiche e flusso operativo

19 Giugno 2025 |

In deroga alle ordinarie regole di assolvimento dell’IVA, per le operazioni per le quali è possibile applicare il reverse charge o inversione contabile, il debitore dell’imposta è il cessionario o committente. Il cedente o prestatore, infatti, emette fattura senza imposta e con l’annotazione del regime applicato, mentre, il cessionario o committente integra la stessa, oppure, in caso di operazioni con l’estero, emette un’autofattura.

In linea generale, nell'ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, il debitore dell'IVA è il cedente/prestatore. Tuttavia, per determinate operazioni, trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) attraverso il quale il debitore dell'imposta è, invece, il destinatario della cessione o della prestazione.

Tale meccanismo non è applicabile a tutte le operazioni, ma è limitato a specifiche fattispecie e, tra queste, quelle più diffuse sono:

  • subappalto in edilizia (art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72);
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 c. 6 lett. a-ter DPR 633/72);
  • cessioni di rottami e di oro da investimento (art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72);
  • cessioni di immobili abitativi e strumentali a soggetti passivi IVA in caso di opzione, da parte del cedente, per l'assoggettamento ad IVA;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di sogget...

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