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Attività agricole: disciplina fiscale

27 Dicembre 2024 |

Le attività agricole sono destinatarie di un regime fiscale diverso da quello ordinario. Ai fini delle imposte dirette, possono determinare il reddito in base alle risultanze catastali o, per le attività che non hanno i requisiti per accedere a questo tipo di tassazione, con un criterio forfettario. Il regime previsto ai fini delle imposte dirette è stato modificato da ultimo dal D.Lgs. 192/2024, attuativo della riforma fiscale. Ai fini IVA, le imprese agricole possono determinare l'IVA ammessa in detrazione utilizzando dei coefficienti (definiti “percentuali di compensazione”).

Sommario

Inquadramento

L'art. 32 TUIR introduce un particolare regime di tassazione per le attività agricole basato sulle risultanze catastali in luogo della ordinaria tassazione “a bilancio”, fondata, invece, su costi e ricavi. Per poter applicare questo regime è però necessario essere in possesso di specifici requisiti, sia sul piano oggettivo che soggettivo.

Sul piano oggettivo, il regime di determinazione catastale del reddito si applica alle attività incluse nell'art. 32 TUIR (attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno; attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste; attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con Decreto del MEF su proposta del Mipaaf) e, ...

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