Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Il rimborso delle spese legali degli amministratori per procedimenti a loro carico

25 Luglio 2024 |

Nel caso di spese legali sostenute dagli amministratori di una società per azioni per difendersi in procedimenti penali (ma anche civili o amministrativi) instaurati nei loro confronti, tali spese legali sono rimborsabili da parte della società nella sola ipotesi in cui la condotta censurata dalla pubblica accusa sia collegata alla carica di amministratore mediante fatti o condotte che siano riconducibili al suo ruolo all’interno della società.

Sommario

Il caso  

La C.App. Firenze 8 novembre 2023 n. 2264, ha riformato la decisione del Tribunale di Siena, allineando l'indirizzo giurisprudenziale ai recenti precedenti in materia. In particolare, la Corte d'Appello pare ravvisare una posizione discordante anche rispetto alla Cass. SU 14 dicembre 1994 n.10680, che dapprima aveva affrontato la questione concernente la rimborsabilità o meno delle spese legali sostenute da un amministratore per difendersi in due procedimenti penali.

Il caso trae origine dall'atto di citazione con cui una banca ha esercitato l'azione di regresso nei confronti dell'ex presidente del Consiglio di amministrazione e ad altri ex dirigenti della banca stessa a seguito del pagamento effettuato, quale obbligata in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Sull'appello proposto dalla banca, la Corte d'Appello ha in particolare affermato che per l'agire in regresso è innanzitutto necessario appurare che il reato sia astrattamente ascrivibile al mandato gestorio e, qualora si dovesse concludere positivamente, deve ritenersi ammessa la rimborsabilità una volta esclusa la condotta colposa o dolosa dell'amministratore.

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