Il rimborso delle spese legali degli amministratori per procedimenti a loro carico25 Luglio 2024
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Il caso La C.App. Firenze 8 novembre 2023 n. 2264, ha riformato la decisione del Tribunale di Siena, allineando l'indirizzo giurisprudenziale ai recenti precedenti in materia. In particolare, la Corte d'Appello pare ravvisare una posizione discordante anche rispetto alla Cass. SU 14 dicembre 1994 n.10680, che dapprima aveva affrontato la questione concernente la rimborsabilità o meno delle spese legali sostenute da un amministratore per difendersi in due procedimenti penali. Il caso trae origine dall'atto di citazione con cui una banca ha esercitato l'azione di regresso nei confronti dell'ex presidente del Consiglio di amministrazione e ad altri ex dirigenti della banca stessa a seguito del pagamento effettuato, quale obbligata in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sull'appello proposto dalla banca, la Corte d'Appello ha in particolare affermato che per l'agire in regresso è innanzitutto necessario appurare che il reato sia astrattamente ascrivibile al mandato gestorio e, qualora si dovesse concludere positivamente, deve ritenersi ammessa la rimborsabilità una volta esclusa la condotta colposa o dolosa dell'amministratore. Contenuto riservato agli abbonati. |